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Sez. 2, Sentenza n. 4507 del 23/08/1985 (Rv. 441971 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - DECORRENZA DEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441971-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - DECORRENZA DEL TERMINE.*

Nel contratto di appalto il termine per la denunzia dei vizi ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti dell'opera quanto alla gravità degli stessi e alla riferibilità alla attività dell'appaltatore; la Determinazione di detto momento che costituisce oggetto di valutazione riservata al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici. (V 2410/83, mass n 427261; (V 3184/82, mass n 421130; (V 1369/75, mass n 374910).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)