Sez. 4 - , Sentenza n. 5898 del 17/01/2019 Ud. (dep. 07/02/2019) Rv. 275266 - 03
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Annullamento con rinvio al giudice civile ai fini civili - Regole di giudizio - Valutazione secondo i parametri del diritto penale - Necessità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE
In caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio ai soli effetti civili per intervenuta prescrizione del reato, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile, essendo in questione, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)