Sez. L, Sentenza n. 4080 del 27/02/2004 (Rv. 570678 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Modificazione del fatto costitutivo della pretesa senza alterazione dei termini della controversia - Mutamento della "causa petendi" - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado. (Nella specie, avendo il lavoratore inizialmente proposto domanda volta al riconoscimento di differenze tra la retribuzione ordinaria e quella percepita quale apprendista, la S.C. ha escluso che tale mutamento fosse ravvisabile nell'aver il lavoratore poi posto, esplicitandola, la questione della validità del patto di apprendistato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)