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Sez. 5, Sentenza n. 464 del 17/01/2002 (Rv. 551614 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Modificazione del fatto costitutivo della pretesa senza alterazione dei termini della controversia - Mutamento della "causa petendi" - Esclusione - Fattispecie in materia tributaria.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551614-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (si è, pertanto, escluso, da parte del S.C., che, in tema di procedimento tributario, tale mutamento fosse legittimamente ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fondamento del "petitum" della domanda, sia originariamente dedotta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'omessa autofatturazione di operazioni imponibili, e, successivamente, la tardiva autofatturazione delle medesime operazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 41 com. 1 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 41 com. 6 lett. A CORTE COST., Legge 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)