Sez. 3, Sentenza n. 2680 del 30/03/1988 (Rv. 458369 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) - SOSTITUZIONE DEL PIÙ LUNGO TERMINE DELLA PRESCRIZIONE PENALE E QUELLO DELL'AZIONE CIVILE - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO DI TUTTI GLI ESTREMI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DEL REATO - NECESSITÀ - INDAGINE SULL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - DIFFERENTE INTENSITÀ TRA COLPA PENALE E QUELLA, PIÙ AMPIA CONSIDERATA DALL'ART. 2054 COD. CIV. - UTILIZZABILITÀ DELLE PRESUNZIONI DI COLPA STABILITA DALLA PREDETTA NORMA AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA COLPA PENALE - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) - SOSTITUZIONE DEL PIÙ LUNGO TERMINE DELLA PRESCRIZIONE PENALE E QUELLO DELL'AZIONE CIVILE - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO DI TUTTI GLI ESTREMI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DEL REATO - NECESSITÀ - INDAGINE SULL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - DIFFERENTE INTENSITÀ TRA COLPA PENALE E QUELLA, PIÙ AMPIA CONSIDERATA DALL'ART. 2054 COD. CIV. - UTILIZZABILITÀ DELLE PRESUNZIONI DI COLPA STABILITA DALLA PREDETTA NORMA AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA COLPA PENALE - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui l'illecito civile è considerato dalla legge come reato e il giudizio penale non sia stato promosso, la prescrizione del reato, più lunga di quella dell'illecito civile, si applica anche all'Azione di risarcimento, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri un'entità considerata dalla legge come reato in tutti i suoi estremi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. L'indagine sullo elemento psicologico - la quale, in presenza di ipotesi criminose con identico elemento materiale ma diversamente sanzionate a seconda della sussistenza del dolo o della colpa, è necessaria anche per determinare, in riferimento all'art. 157 cod. pen., il più lungo termine di prescrizione applicabile, ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., al diritto al risarcimento - deve essere compiuta tenendo conto, nel caso di danni derivati dalla circolazione dei veicoli, della differente intensità fra la colpa penale e quella (più ampia) considerata dall'art. 2054 cod. civ., con la conseguente impossibilità di affermare la sussistenza della prima in virtù delle presunzioni di colpa stabilite da tale norma. (V 1147/80, mass n 404629; (V 3593/79, mass n 400003; (V 5704/77, mass n 389223).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)