Sez. 3, Sentenza n. 3529 del 23/04/1997 (Rv. 503893 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) | Applicabilità del più lungo termine di prescrizione del reato all'azione di risarcimento - Presupposto - Accertamento della sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato - Necessità - Elemento soggettivo - Prescrizioni ex art. 2054 cod. civ. - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE)
Nell'ipotesi in cui un illecito civile sia considerato dalla legge anche sotto il profilo penale, può applicarsi, ex art. 2947 cod. civ., anche all'azione di risarcimento il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, sempre che, ove il giudizio penale non sia stato promosso, il giudice civile accerti, "incidenter tantum", la sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva; l'indagine sulla sussistenza dell'elemento soggettivo deve essere compiuta tenendo conto, nel caso di danni derivati dalla circolazione di veicoli, della differente intensità tra la colpa penale e quella (più ampia) considerata dall'art. 2054 cod. civ., con la conseguente impossibilità di affermare la sussistenza della prima in virtù delle presunzioni di colpa stabilite da tale norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)