diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6856 del 07/04/2004 (Rv. 571931 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Criteri - Comportamento della parte - Richiesta di rinvio dell'udienza - Imputabilità al comportamento della parte di tutto il periodo intercorso tra un'udienza e quella successiva - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571931-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di valutazione della ragionevole durata del processo, non tutto il lasso di tempo intercorso tra un'udienza e l'altra può essere imputato al comportamento della parte che abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se l'entità del rinvio sia ascrivibile anche a concorrenti carenze dell'organizzazione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)