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Sez. 6, Sentenza n. 47795 del 05/11/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 228313 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare in caso di sentenza di condanna - Presupposti - Sussistenza del pericolo di fuga - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228313-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Ai fini del ripristino della custodia cautelare dopo la sentenza di condanna, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere valutata a prescindere dall'entità della sanzione inflitta, la quale, se di per sè non ne costituisce la prova, fornisce comunque un indicatore significativo della spinta a sottrarsi all'esecuzione della pena, suscettibile di apprezzamento unitamente ad ulteriori elementi che documentino la ragionevole probabilità che l'imputato, se lasciato in libertà, si darebbe alla fuga. (Fattispecie nella quale, una volta considerata l'entità non indifferente della pena inflitta, il giudice di merito aveva motivato il ripristino della custodia in base al carattere clandestino della presenza dell'interessato nel territorio dello Stato, alla ripetuta utilizzazione da parte sua di nomi e documenti falsi, alla disponibilità di appoggi utili per un eventuale espatrio clandestino).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)