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Sez. 2, Sentenza n. 2174 del 27/03/1998 Cc. (dep. 27/03/1999) Rv. 212975 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia - Condanna a dieci anni di reclusione per l'appartenenza a "cosa nostra" - Pericolo di fuga - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212975-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, già scarcerato per decorrenza dei termini, in seguito alla pronuncia della sentenza di condanna di primo o secondo grado (art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.), una condanna a dieci anni di reclusione per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro costituisce, di per sè sola, un elemento oggettivo idoneo a fondare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; e ciò in quanto in tal caso vengono a concorrere due concreti e pregnanti elementi - la consistente entità della pena e l'essere il condannato inserito in una pericolosa organizzazione criminale (nella specie "cosa nostra"), caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenenti - significativi di una ragionevole ed elevata probabilità che l'imputato, se libero, si dia alla fuga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)