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Sez. 5, Sentenza n. 10482 del 03/07/2003 (Rv. 564753 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Base imponibile - Commisurazione ai soli valori dei beni trasferiti - Affermazione - Possibilità di applicare il regime delle deduzioni proprio delle imposte di registro e successione e donazione) - Esclusione - Fondamento - Disparità di trattamento causativa di illegittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564753-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE

In tema di imposta di trascrizione e catastale, ai sensi del d.P.R. n. 635 del 1972, in considerazione della sua funzione esclusivamente pubblicitaria, la base imponibile va determinata con riferimento al bene immobile (o al diritto immobiliare) - oggetto dell'atto - in sè, senza che sia possibile computare o dedurre da questo gli accessori, i pesi e quant'altro astrattamente deducibile, diversamente da quanto è stabilito in materia de imposta di registro o successione (e donazione), dovendosi intendere il richiamo a queste imposte, contenuto nell'art. 3 del d.P.R. n. 635, cit., come limitato (e non pieno). Infatti, il secondo comma dell'art. 3, cit., stabilendo che, per i beni considerati, sono irrilevanti - ai fini dell'imposta di trascrizione - le eventuali esenzioni delle imposte di registro o di successione, richiamate quale parametro, <a fortiori> esclude l'incidenza di possibili fattori deducibili, secondo il regime di tali tributi. Nè il diverso commisurarsi ai valori venali di riferimento, da parte delle imposte menzionate, introduce una disparità di trattamento rilevante in sede Costituzionale, atteso che lo stesso dato può essere legittimamente preso in considerazione dall'ordinamento fiscale sotto diversi profili, purché espressivi di capacità economico - contributiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 26/10/1972 num. 635 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)