Sez. 5, Sentenza n. 10486 del 03/07/2003 (Rv. 564754 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Base imponibile - Conferimento di immobile in società - Oneri e passività - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie - Mutuo ipotecario.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE
Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l'attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza dell'imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa pertanto trovare applicazione lo specifico criterio indicato, per l'imposta di registro, dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)