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Sez. L, Sentenza n. 1259 del 21/02/1984 (Rv. 433401 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - AGENTI DI COMMERCIO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - FONTI NORMATIVE - COSIDDETTO TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PREVISTO DALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL 30 GIUGNO 1938 - ISTITUTO DIVERSO DALL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO EX ART. 1751 COD. CIV. - ESCLUSIONE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'ENASARCO PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'INTRODUZIONE DEL DETTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433401-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - AGENTI DI COMMERCIO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - FONTI NORMATIVE - COSIDDETTO TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PREVISTO DALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL 30 GIUGNO 1938 - ISTITUTO DIVERSO DALL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO EX ART. 1751 COD. CIV. - ESCLUSIONE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'ENASARCO PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'INTRODUZIONE DEL DETTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RILEVANZA - LIMITI.*

Il trattamento pensionistico per gli agenti di commercio ha trovato la sua prima previsione normativa soltanto nel d.m. 10 settembre 1962, cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n. 613 e il d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758, mentre il cosiddetto trattamento di previdenza previsto dall'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 e successive modificazioni non integrava, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 1751 cod. civ., un istituto diverso dall'indennità di fine rapporto da tale norma prevista, costituendo soltanto l'obbligatoria trasformazione di questa in Forma previdenziale. Pertanto, attesi i principi della regolarità causale (art. 1223 cod. civ.) e della prevedibilità (art. 1225 cod. civ.), l'omesso versamento dei contributi all'ENASARCO per il periodo anteriore all'introduzione del detto trattamento pensionistico rileva, come comportamento causatore di danni per l'agente, in quanto idoneo a provocare il venir della garanzia del pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto (ferma, peraltro, la necessità di accertare se tale indennità fosse comunque assicurata da un accordo privato che ne garantisse la corresponsione in misura maggiore di quella che sarebbe risultata dalla contribuzione), ma non in quanto determinante la perdita o la riduzione della pensione, trattandosi di conseguenza pregiudizievole non prevedibile in quanto correlata ad una modifica legislativa, frutto di un mutamento d'indirizzo sociale. (Conf 5254/83, mass n 430140; (Conf 4236/82, mass nn 422206 e 422207).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 num. 12, DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)