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Sez. 3, Sentenza n. 9399 del 25/09/1997 (Rv. 508219 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Modesta entità (micropermanente) - Oltre il 10 per cento - Esclusione - Conseguenze - Incidenza sull' attività lavorativa specifica, anche futura - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508219-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Se i postumi derivati dalle lesioni subite a causa di un incidente superano la percentuale del 10 per cento, non vi è cosiddetto micropermanente, valutabile soltanto come danno biologico, ma invalidità permanente di non modesta entità e perciò incidente sull' attività lavorativa del danneggiato, ovvero, se studente, sulla sua capacità astratta di produrre reddito, da valutare tenendo conto del suo orientamento al riguardo e della posizione economica e sociale della sua famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)