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Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 04/03/1988 (Rv. 458083 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - TEMPORANEA - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL D.L. N. 857 DEL 1976 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DANNO DA INABILITÀ PERMANENTE - ETÀ DEL DANNEGGIATO - ASSENZA ATTUALE DI REDDITO DA PARTE DEL MEDESIMO - RISARCIBILITÀ DEL DANNO - SUSSISTENZA - CRITERI - NORMATIVA PREVISTA DAGLI ARTT. 1226 E 2056 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1988-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458083-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - TEMPORANEA - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL D.L. N. 857 DEL 1976 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DANNO DA INABILITÀ PERMANENTE - ETÀ DEL DANNEGGIATO - ASSENZA ATTUALE DI REDDITO DA PARTE DEL MEDESIMO - RISARCIBILITÀ DEL DANNO - SUSSISTENZA - CRITERI - NORMATIVA PREVISTA DAGLI ARTT. 1226 E 2056 COD. CIV..*

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, l'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39), concernente i criteri di Determinazione del reddito di lavoro, comunque qualificabile, inciso da inabilità temporanea o permanente, è norma eccezionale che si riferisce solo all'Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e che non è comunque applicabile allorché il danneggiato non percepisca alcun reddito. Peraltro, tale inapplicabilità non comporta la non risarcibilità del danno da inabilità permanente, la quale, intesa come condizione impeditiva o riduttiva dell'attitudine al lavoro, pur in Mancanza di un guadagno alla data dell'incidente, non può essere di per sè esclusa per effetto della sola età del danneggiato (al quale l'illecito arreca una diminuzione patrimoniale derivante da un fatto che è attuale, anche se manifesta le sue conseguenze economiche in un momento successivo) e deve essere valutata, in Mancanza di un reddito, secondo i normali criteri da adottarsi per la liquidazione dei danni futuri e, quindi, in riferimento all'età ed alle presumibili residue capacità del danneggiato prima del sinistro, tenendo conto anche dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, in base al principio dell'id quod plerumque accidit e ricorrendo alla valutazione equitativa, consentita dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.. (V 1084/82, mass n 418952; (V 2428/81, mass n 413204).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)