Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 08/05/2006 (Rv. 592153 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Simulazione (assoluta o relativa) - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA
La fattispecie della simulazione (assoluta o relativa) integra ipotesi di litisconsorzio necessario solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando debba ad esso procedersi in via meramente incidentale (nella specie, nell'ambito di procedimento volto all'accertamento della nullità del contratto), in tal caso pertanto non imponendosi la necessità di eventuale integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)