Sez. 3, Sentenza n. 13091 del 29/12/1997 (Rv. 511244 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Effettivo conduttore, agente per la restituzione del canone (art. 79, legge 392/1978) - Implicita domanda di accertamento della simulazione soggettiva - Configurabilità - Necessità di integrare il contraddittorio con il conduttore apparente - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA
Se un conduttore, non intestatario del contratto, cita in giudizio il locatore chiedendone la condanna alla restituzione del maggior canone corrispostogli (art. 79 legge 27 luglio 1978 n 392), implicitamente propone una domanda di accertamento della simulazione relativa soggettiva, presupposto di quella di nullità parziale della clausola contrattuale illegittima e di conseguente ripetizione di indebito, che quindi, non potendo avvenire "incidenter tantum", implica la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del conduttore apparente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)