Sez. L, Sentenza n. 11241 del 13/11/1997 (Rv. 509857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Azione del lavoratore nei confronti del committente per l'accertamento del rapporto di lavoro - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'appaltatore - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ove il dipendente dell'appaltatore convenga in giudizio il committente perché sia dichiarato, a norma dell'art. 1, ultimo comma, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che nei suoi confronti è in realtà intercorso il rapporto di lavoro, per averne il convenuto effettivamente utilizzato le prestazioni, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore, atteso che trattasi di una situazione giuridica unitaria nell'ambito della quale non è dato postulare la sussistenza dell'illegittimità e quindi della mera apparenza dell'altro rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)