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Sez. 3, Sentenza n. 354 del 15/01/1981 (Rv. 410818 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - LEGITTIMAZIONE - ESTENSIONE AGLI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410818-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - LEGITTIMAZIONE - ESTENSIONE AGLI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO - ESCLUSIONE.*

I diritti di prelazione e di riscatto agrari di cui alla legge 26 maggio 1965 n 590 possono essere esercitati soltanto da chi coltivi direttamente il fondo in forza di un contratto di affitto, di mezzadria, di Colonia parziaria o di compartecipazione e non anche da chi non sia parte del contratto agrario, ancorche di fatto cointeressato, all'interno dei legami intercorrenti con il titolare del diritto, come gli appartenenti al suo nucleo familiare. (Conf 2016/80, mass 405650; (Conf 284/79, mass 396362).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)