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Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 02/02/1996 Ud. (dep. 01/03/1996) Rv. 205387 - 01

Edilizia - In genere | Estinzione per oblazione in seguito a condono edilizio - Sussistenza dei presupposti - Constatazione - Competenza del giudice penale - Costruzione non ultimata entro il termine prescritto - Disciplina del silenzio assenso - Invocabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205387-01

Edilizia - In genere

Compete al giudice penale constatare la sussistenza dei presupposti affinché possa essere applicata la speciale causa di estinzione dell'oblazione in seguito a condono edilizio fra i quali vi è l'ultimazione dell'opera ai sensi dell'art. 31 legge 28 febbraio 1985 n. 47, entro il primo ottobre 1983. La disciplina del silenzio-assenso, prevista dalla predetta normativa, non può invocarsi in presenza di costruzione non "ultimata" entro il primo ottobre 1983, giacché la stessa presuppone che la costruzione abusiva sia condonabile perché rientrante nei requisiti stabiliti dalla legge n. 47 del 1985, fra i quali vi è l'ultimazione entro la data su indicata. Inoltre, a parte la possibilità di includere la domanda di condono presentata per immobili ultimati oltre il 1 ottobre 1993 fra quelle dolosamente infedeli, contemplate dal primo comma dell'art. 40 legge citata, il limite temporale di realizzazione dell'illecito è rilevante ai fini di individuare i soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza, sicché detto requisito è elemento essenziale per la formazione del silenzio-assenso, in quanto non è ipotizzabile un obbligo della pubblica amministrazione di decidere su un'istanza proposta da un soggetto cui non è attribuita la facoltà di denuncia ovvero di un soggetto non legittimato, né detta presentazione può assumere alcun significato in relazione al silenzio serbato, tenuto conto anche dell'impossibilità di dilatare l'ambito temporale di applicazione dell'istituto del condono edilizio sia per l'espresso dettato normativo sia perché le norme in tema di condono sono ritenute di natura eccezionale e, quindi, suscettibili solo di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)