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Sez. 3, Sentenza n. 8606 del 07/06/1995 Ud. (dep. 26/07/1995) Rv. 203903 - 01

Edilizia - In genere | Estinzione dei reati per oblazione ai sensi dell'art. 38 legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724 - Obbligo del giudice di verificare il rispetto di tutte le condizioni che legittimano il rilascio della concessione in sanatoria - Sussistenza - Avvenuto versamento della somma dovuta per l'oblazione nella misura massima - Inerzia dell'amministrazione - Dichiarazione della estinzione del reato per oblazione - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203903-01

Edilizia - In genere

In materia di condono edilizio, spetta al giudice penale verificare la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e verificare inoltre l'avvenuto pagamento dell'intera oblazione dovuta. Date tali condizioni e decorso il tempo necessario per la formazione del silenzio assenso da parte dell'amministrazione che rimanga inerte, il giudice penale dovrà dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta oblazione e ciò potrà essere fatto anche nel giudizio di cassazione quando la documentazione in atti sia completa sotto tutti i profili.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)