Sez. 3, Sentenza n. 43809 del 24/10/2014 Ud. (dep. 30/10/2015) Rv. 265117 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Emissione a seguito di trasmissione degli atti al PM ex art. 33 - Sexies cod. proc. pen. - Avviso ex art. 415 - Bis cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
In caso di riqualificazione giuridica del fatto nell'udienza preliminare e conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero perchè eserciti l'azione penale a norma dell'art. 552 cod. proc. pen., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari poichè questo, siccome finalizzato a introdurre un contraddittorio anticipato, è adempimento che conserva la sua ragion d'essere laddove il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale, e non quando tale esercizio è imposto dal Giudice a seguito di un contradditorio già assicurato all'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)