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Sez. 6, Sentenza n. 45126 del 22/10/2014 Cc. (dep. 31/10/2014) Rv. 260824 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Citazione diretta a giudizio a seguito di imputazione coatta ordinata dal G.i.p. - Dichiarazione di nullità da parte del Tribunale per omesso avviso ex. art. 415 bis cod. proc. pen. - Abnormità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260824-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (V. Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)