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Sez. 5, Sentenza n. 28571 del 02/07/2007 Cc. (dep. 18/07/2007) Rv. 237572 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Imputazione coatta - Dichiarazione di nullità da parte del G.i.p. per omesso avviso ex. art. 415 bis cod.proc.pen. - Abnormità.
Stato
decisa il 2007-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237572-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

È abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del G.u.p. che dichiari la nullità dell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod.proc.pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)