Sez. 3, Sentenza n. 1868 del 12/03/1983 (Rv. 426712 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA - BUONO STATO LOCATIVO - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI PER DANNI PRODOTTI DALLA COSA - A CARICO DEL PROPRIETARIO - SUSSISTENZA - CORRESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA - BUONO STATO LOCATIVO - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI PER DANNI PRODOTTI DALLA COSA - A CARICO DEL PROPRIETARIO - SUSSISTENZA - CORRESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Seppure le riparazioni di piccola manutenzione dell'immobile locato, dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, devono essere effettuate dall'inquilino ai sensi dell'art. 1576 cod. civ., la responsabilità nei confronti dei terzi per danni prodotti dalla cosa deve farsi risalire al proprietario al quale - in base al generale principio di cui all'art. 2051 cod. civ. - incombe l'Obbligo della custodia e che, quale possessore dell'immobile, conserva i suoi poteri di ingerenza e di vigilanza sulla cosa locata e deve impedire che i terzi subiscano nocumento, senza che possa rilevare la facoltà di rivalsa nei confronti del conduttore. (V 3933/77, mass n 387632; (V 221/76, mass n 378881 in senso parzialmente difforme; (Conf 4384/79, mass n 400914).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)