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Sez. 3, Sentenza n. 4246 del 19/07/1982 (Rv. 422221 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI ESEGUIRE DIRETTAMENTE LE RIPARAZIONI URGENTI - ESERCIZIO - OMISSIONE - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE PER I DANNI SUBITI DAL TERZO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422221-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI ESEGUIRE DIRETTAMENTE LE RIPARAZIONI URGENTI - ESERCIZIO - OMISSIONE - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE PER I DANNI SUBITI DAL TERZO - INSUSSISTENZA.*

Il secondo comma dell'art. 1577 cod. civ., il quale prevede che, nel caso la cosa locata abbisogni di riparazioni che non sono a carico del conduttore, la facoltà di questi di eseguire direttamente le riparazioni urgenti, esplica i suoi effetti unicamente nell'ambito del rapporto locatizio e non può essere invocata per sostenere una responsabilità del conduttore - che tali riparazioni abbia omesso, limitandosi a darne comunicazione al locatore, ai sensi del primo comma dello stesso articolo - per danni subiti da un terzo in conseguenza del mancato intervento. (V 4384/79, mass n 400914; (V 3933/77, mass n 387631; (V 221/76, mass n 378881; (V 1992/76, mass n 380807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)