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Sez. 2, Sentenza n. 52277 del 11/10/2017 Cc. (dep. 15/11/2017) Rv. 271493 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Requisiti - Imputato interdetto che ha eletto domicilio - Notifiche non effettuate anche al tutore, ai sensi dell'art. 166, cod. proc. pen. - Presunzione dell'impossibilità di prendere consapevolezza del contenuto degli atti.
Stato
decisa il 2017-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271493-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, non sussiste la colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui le notifiche all'imputato interdetto siano effettuate presso il domicilio eletto e non anche al tutore, ai sensi dell'art. 166, cod. proc. pen., in quanto il riconosciuto stato di incapacità genera una presunzione di impossibilità di prendere consapevolezza del contenuto degli atti giudiziari eventualmente notificati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 166 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)