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Sez. 1, Sentenza n. 5478 del 04/06/1998 (Rv. 516062 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - GARANZIA | Garanzia impropria - Domanda fondata su un rapporto autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore - Spostamento di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516062-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - GARANZIA

La domanda in garanzia può essere proposta davanti al giudice specializzato competente per materia per la domanda principale (nella specie Tribunale regionale delle acque pubbliche) solo nei casi di garanzia propria, in cui per legge o per contratto il garante è obbligato verso il garantito in forza del medesimo rapporto dedotto in giudizio (sicché il primo potrebbe accettare di assumere la causa in luogo del garantito e quest'ultimo potrebbe essere estromesso dal giudizio ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ.), non anche quando la responsabilità del chiamato in garanzia trae origine da un rapporto autonomo rispetto a quello dedotto in giudizio dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)