Sez. 2, Ordinanza n. 429 del 14/01/2004 (Rv. 569428 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - GARANZIA | Garanzia impropria - Spostamento della competenza per territorio ex art. 32 cod. proc. civ. - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - GARANZIA
In ipotesi di chiamata di terzo in garanzia, ove tra le due cause, principale ed accessoria, esista un rapporto di garanzia impropria, non è consentito lo spostamento della competenza per territorio della causa accessoria, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. civ., e l'attrazione della stessa davanti al giudice della causa principale. Pertanto, qualora, su richiesta della società concessionaria autorizzata alla rivendita di autovetture in zona, convenuta dal compratore con azione in garanzia per vizi del veicolo, sia disposta la chiamata in causa del terzo (la ditta costruttrice del veicolo), il quale deduca la sussistenza di un rapporto contrattuale (concessione) distinto, autonomo e scindibile da quello principale (vendita), va ritenuta la competenza territoriale come da foro convenzionale in relazione alla causa accessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)