Sez. 1, Sentenza n. 7311 del 09/08/1996 (Rv. 499069 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Collettivamente ed impersonalmente - Morte della parte prima della pubblicazione della sentenza - Ammissibilità di detta notifica - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
La notificazione dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi è del tutto eccezionale rispetto a quella stabilita dall'art. 285 cod. proc. civ., essendo consentita a norma dell'art. 330 secondo comma cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza e non quando tale decesso si sia verificato prima della sua pubblicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)