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Sez. L, Sentenza n. 14073 del 18/06/2007 (Rv. 597671 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Soci lavoratori di società cooperative - Obbligazione contributiva a carico delle società ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 1422 del 1924 - Sussistenza - Fondamento - Cooperativa svolgente attività per conto proprio e non per conto terzi - Irrilevanza - Incidenza della legge n. 602 del 1970 su detta obbligazione contributiva - Esclusione - Fattispecie in tema di contribuzione per disoccupazione involontaria.
Stato
decisa il 2007-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597671-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Posto che anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, occorre evidenziare che l'art. 2 del r.d. n. 1422 del 1924 (contenente il regolamento attuativo della legge delegata n. 3184 del 1923) equipara, con una finzione e per i fini assicurativi, ma anche secondo una lettura conforme ai principi di cui agli artt. 38, comma secondo, e 45 Cost., la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società a prescindere dall'esistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, purché, naturalmente, tale lavoro sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo. A tal fine, non rileva in senso contrario il disposto del d.P.R. n. 602 del 1970, che si è limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori di società ed enti cooperativi (specificamente indicati in elenco allegato) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 2 del r.d. n. 1422 del 1924. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che aveva ritenuto inesistente l'obbligazione contributiva per la disoccupazione involontaria, escludendo il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento di disoccupazione, così violando il descritto sistema normativo configurante la suddetta obbligazione sulla sola base del concreto atteggiarsi del rapporto e dell'esistenza di una retribuzione fissa, con la sussistenza del medesimo obbligo anche per il periodo in cui la società cooperativa era stata ammessa allo sgravio dei contributi previdenziali, durante il quale l'indicata obbligazione veniva assolta secondo i particolari meccanismi previsti dalla normativa sulle agevolazioni ed era, comunque, operativa in base al principio generale dell'automaticità delle prestazioni previdenziali).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 39, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 140 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 141, Legge 30/04/1970 num. 602 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST., Costituzione art. 38 com. 2, Costituzione art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)