Sez. 1, Sentenza n. 18014 del 07/04/2006 Ud. (dep. 23/05/2006) Rv. 233809 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Assoluzione nel giudizio abbreviato - Assoluzione in grado di appello - Giudizio di legittimità - Novella normativa ex L. n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Provvedimenti conseguenti della Corte di cassazione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
Nell'ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, ivi comprese quelle emesse in esito al giudizio abbreviato, la disciplina transitoria prevista per il giudizio di cassazione, che impone la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza di una sentenza di condanna, che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione, in base al principio della "eadem ratio", nel caso non disciplinato dell'annullamento della sentenza di assoluzione resa su appello della sentenza di assoluzione di primo grado.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 2 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)