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Sez. 6, Sentenza n. 36269 del 20/04/2006 Ud. (dep. 31/10/2006) Rv. 234909 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Sentenza di assoluzione in primo grado - Sentenza di condanna in grado di appello - Giudizio di cassazione - Sopravvenuta normativa sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - L. n. 46 del 2006 - Disciplina transitoria ex art. 10 - Applicazione ai procedimenti in corso - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Rinvio alla Corte di appello per la decisione sull'inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234909-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l'annullamento con rinvio perché rientra nella competenza del giudice del rinvio la decisione preliminare sull'inammissibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)