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Sez. 6, Sentenza n. 19051 del 06/04/2006 Ud. (dep. 26/05/2006) Rv. 233788 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Sentenza di assoluzione in primo grado - Sentenza di proscioglimento per estinzione del reato in grado di appello - Giudizio di legittimità - Novella normativa ex L. n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenza di proscioglimento - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233788-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quarto, della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello anche nel caso di annullamento, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione anche nel caso in cui si dispone l'annullamento di una sentenza di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione dichiarando il proscioglimento per la sussistenza di una causa estintiva del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)