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Sez. L, Sentenza n. 3651 del 26/05/1983 (Rv. 428550 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - RISCHIO AMBIENTALE SPECIFICO PRESUNTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428550-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - RISCHIO AMBIENTALE SPECIFICO PRESUNTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il rischio ambientale specifico presunto, che Forma oggetto della tutela assicurativa previdenziale di cui all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è costituito dal possibile contatto con macchine mosse non direttamente dalle persone che ne usano, con apparecchi a pressione o con impianti termici o elettrici, da parte di lavoratori i quali abbiano occasione, per ragioni di lavoro, di frequentare i locali dove sono in opera le macchine e gli impianti suddetti, indipendentemente da qualsiasi rapporto diretto a causa delle mansioni svolte. (V 5962/82, mass n 423710; (V 5910/82, mass n 423672; (V 4044/81, mass n 414699; (V 1425/79, mass n 397746; (Conf 3052/77, mass n 386617 prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)