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Sez. L, Sentenza n. 4623 del 06/03/2004 (Rv. 570848 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 1962 sulla sicurezza sociale - Accordo aggiuntivo del 1969 - Trasferimento all'Istituto assicuratore italiano dei contributi versati in Svizzera - Erogazione della pensione secondo la legislazione italiana - Ammissibilità - Diversa aliquota dei contributi versati in Svizzera rispetto a quelli previsti dalla legislazione italiana - Rilevanza - Esclusione - Contrasto con l'art. 81 Cost. per omessa copertura degli oneri conseguenti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570848-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969, ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 283, il lavoratore italiano può chiedere il trasferimento all'INPS dei contributi versati in Svizzera in suo favore, al fine di conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tra questi quello della determinazione della pensione con il metodo c.d. retributivo. Ne consegue che, non essendo state adottate dalle autorità italiane disposizioni particolari per regolare l'effetto del trasferimento dei contributi, per la determinazione del trattamento previdenziale in favore del lavoratore deve farsi riferimento alla retribuzione da questi percepita, a nulla rilevando che i contributi accreditati in Svizzera e trasferiti in Italia siano stati calcolati sulla base dell'aliquota prevista dalla legislazione svizzera, di gran lunga inferiore a quella prevista dalla legislazione italiana. Nè è ipotizzabile un contrasto tra tale disciplina e l'art. 81 Cost., in quanto, premesso che un aggravio per l'ente previdenziale è insito nella stessa previsione del trasferimento dei contributi, dovendosi applicare, una volta effettuato il trasferimento, la legislazione italiana per tutto il periodo coperto da contribuzione, il trasferimento dei contributi costituisce comunque una forma di copertura degli oneri che ne conseguono per il sistema assicurativo italiano e nella materia previdenziale, caratterizzata dalla operatività dei principi di solidarietà, l'adeguatezza dei mezzi finanziari deve riguardare non le singole posizioni assicurative o le varie disposizioni particolari, quanto il sistema nel suo complesso, fermo restando che la valorizzazione anche a fini assicurativi del lavoro svolto all'estero trova specifica giustificazione nell'art. 35 Cost., che tutela il lavoro italiano all'estero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 81, Legge 31/10/1963 num. 1781, Legge 18/05/1973 num. 283

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)