Sez. 2, Sentenza n. 6338 del 06/12/1979 (Rv. 403068 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONVENZIONE RELATIVA ALL'USO FRAZIONATO E PRECARIO DELLA COSA COMUNE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA IN MODO PARTICOLARE E DIVERSO DA QUELLO PRATICATO DAGLI ALTRI COMPARTECIPANTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONVENZIONE RELATIVA ALL'USO FRAZIONATO E PRECARIO DELLA COSA COMUNE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA IN MODO PARTICOLARE E DIVERSO DA QUELLO PRATICATO DAGLI ALTRI COMPARTECIPANTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Una volta che sia stato convenuto l'uso frazionato e precario di una cosa comune, l'utilizzazione della cosa anche in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri compartecipanti non viola la norma di cui all'art 1102 cod civ, sempre che tale utilizzazione rientri fra le destinazioni normali della cosa comune e non alteri o ostacoli l'utilizzazione praticata dagli altri condomini. (V 1345/77, mass n 385054; (V 501/76, mass n 379159; (Conf 3215/74, mass n 371734).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)