Sez. 2, Sentenza n. 1345 del 08/04/1977 (Rv. 385054 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - CANNA FUMARIA - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - INSTALLAZIONE DI CANNA FUMARIA SUL MURO PERIMETRALE - DISTANZA DAI BALCONI DEI CONDOMINI - DIMENSIONE ED UBICAZIONE DELLA CANNA FUMARIA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - CANNA FUMARIA - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - INSTALLAZIONE DI CANNA FUMARIA SUL MURO PERIMETRALE - DISTANZA DAI BALCONI DEI CONDOMINI - DIMENSIONE ED UBICAZIONE DELLA CANNA FUMARIA - LIMITI.*
In applicazione dell'art 906 cod civ, la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non puo essere inferiore a 75 centimetri dai piu vicini sporti dei balconi di proprieta esclusiva degli altri condomini. Non e, pero, consentito al condomino installare sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali - canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perche, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall'art 1102 cod civ, in relazione sia alla struttura del muro sia alla volonta dei condomini ed all'uso della cosa comune in concreto fatto da costoro. (V 2570/75, mass n 376510; (V 3757/74, mass n 372263; (V 3215/74, mass n 371734; (V 1734/73, mass n 364684).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)