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Sez. 2, Sentenza n. 434 del 28/01/1985 (Rv. 438645 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI USO FRAZIONATO - ATTRIBUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE AD UNO DEI COMPROPRIETARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438645-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI USO FRAZIONATO - ATTRIBUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE AD UNO DEI COMPROPRIETARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Allorquando sia possibile l'uso frazionato della cosa comune in considerazione della sua natura e destinazione, i partecipanti alla comunione (ovvero il giudice in caso di controversia sulle modalità d'uso) possono accordarsi circa l'utilizzazione di parte di questa da uno dei comproprietari purché, a norma dell'art. 1102 cod. civ., tale utilizzazione rientri tra quelle cui è destinata la cosa comune e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comproprietari. (V 1345/77, mass n 385054; (V 501/76, mass n 379159; (Conf 6338/79, mass n 403068; (Conf 3215/74, mass n 371734).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)