Sez. 2, Sentenza n. 501 del 16/02/1976 (Rv. 379159 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - STRISCIA DI TERRENO COMUNE - SPAZIO AEREO SOVRASTANTE - OCCUPAZIONE DA PARTE DI UN CONDOMINO MEDIANTE UNA COSTRUZIONE AGGETTANTE A TRE METRI DAL SUOLO - ILLICEITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - STRISCIA DI TERRENO COMUNE - SPAZIO AEREO SOVRASTANTE - OCCUPAZIONE DA PARTE DI UN CONDOMINO MEDIANTE UNA COSTRUZIONE AGGETTANTE A TRE METRI DAL SUOLO - ILLICEITA.*
L'occupazione da parte di un condomino dello spazio aereo sovrastante una striscia di terreno comune, destinata a mettere in comunicazione due cortili, per mezzo di una costruzione aggettante che sporge all'altezza di tre metri dal suolo, costituisce una illegittima estensione della proprieta individuale sulla cosa comune a danno degli altri proprietari, i quali subiscono una definitiva sottrazione del loro potere dispositivo e di utilizzazione a seguito di opere che impediscano o diminuiscano sensibilmente il passaggio e la utilizzazione dell'aria e della luce. (V 3215/74, mass n 371734).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)