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Sez. U, Ordinanza n. 7461 del 19/04/2004 (Rv. 572168 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Esecuzione di appalto di opera pubblica - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572168-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia relativa all'esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica (per il completamento, nella fattispecie, della rete idrica, fognaria e viaria comunale) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205), giacché il pubblico servizio comporta una prestazione resa da un soggetto pubblico (o privato che al primo, in forza di vari meccanismi giuridici, si sostituisca) alla generalità degli utenti, mentre esulano da tale nozione le prestazioni rese in favore dell'amministrazione per consentire alla stessa di disporre dei beni utilizzati per gestire il servizio, le quali si collocano "a monte" del servizio stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)