Sez. U, Ordinanza n. 10994 del 12/05/2006 (Rv. 590201 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie in materia di pubblici servizi - Nozione - Prestazioni erogate dal gestore agli utenti del servizio, e non le prestazioni effettuate a favore del gestore.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ai fini del riparto di giurisdizione, per controversie in materia di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, devono intendersi quelle riguardanti le prestazioni erogate dal gestore del servizio pubblico agli utenti, e non le prestazioni effettuate a favore del gestore per consentirgli l'organizzazione del servizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)