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Sez. 2, Sentenza n. 6197 del 28/11/1984 (Rv. 437842 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLE PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437842-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLE PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONI.*

Le Disposizioni dei regolamenti edilizi o dei piani regolatori comunali i quali prescrivono l'inderogabile osservanza di zone di distacco fra costruzioni configurano norme integrative del codice civile in materia di distanze, la cui violazione comporta, per la persona danneggiata, la facoltà di chiedere, oltre al risarcimento del danno, la riduzione in pristino. (Conf 5131/83, mass n 429991; (Conf 2716/82, mass n 420577; (Conf 1290/80, mass n 404792; (Conf 3484/78, mass n 392977).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)