Sez. 5, Ordinanza n. 1982 del 22/04/1997 Cc. (dep. 07/06/1997) Rv. 208069 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Vizio della motivazione - Deducibilità quale violazione di legge e conseguente possibilità per il giudice di legittimità di esaminare gli atti - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
Le modifiche apportate dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 all'art 292 cod. proc. pen., che hanno ampliato l'obbligo di motivazione delle ordinanze cautelari ed esteso la rilevabilità d'ufficio dei relativi vizi, non hanno inciso sulle modalità - disciplinate dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - in cui l'accertamento delle nullità predette, comunque rilevabili, deve essere compiuto, e cioè sulla base dell'esame di quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato; vero è, infatti, che l'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. non esclude la consultabilità degli atti del procedimento al fine di accertare l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ma l'ambito applicativo di tale disposizione è limitato - dalla norma successiva di cui alla lett. e) dello stesso articolo - ai soli vizi diversi dal difetto di motivazione, come si desume anche dall'art. 569, terzo comma, cod. proc. pen. il quale, intendendo escludere la possibilità di dedurre con ricorso immediato per cassazione il vizio della motivazione, indica a tal fine solo le lettere d) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., così implicitamente confermando che nessun vizio motivazionale può essere ricondotto alla disciplina dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen. (Alla stregua di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale l'indagato sosteneva che il giudice di legittimità, ai fini del controllo sulla motivazione dell'ordinanza cautelare, avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)