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Sez. 1, Sentenza n. 4371 del 29/08/1995 Cc. (dep. 15/09/1995) Rv. 202457 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Ricorso "per saltum" - Mancanza della motivazione - Rilevanza sotto il profilo della violazione di legge - Possibilità - Impugnazione basata sulla illogicità della motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202457-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - In genere

Il ricorso "per saltum" ex art. 311 n. 2 cod. proc. pen. avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale, è possibile quando la motivazione manchi materialmente o sia del tutto inintellegibile o si esprima con un enunciato tanto incompleto ed illogico da risultare incomprensibile od irriconoscibile perché l'obbligo di motivazione è imposto dall'art. 125 n. 3 cod. proc. pen. e la sua mancanza costituisce violazione di legge sanzionata con la nullità. Non può, invece, proporsi a motivo del ricorso la illogicità manifesta della motivazione, che rileva invece ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)