Sez. U, Sentenza n. 8224 del 06/06/2002 (Rv. 554932 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Foro relativo - Determinazione "ex" art. 5 convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Rilevanza - Legge sostanziale utilizzabile - Identificazione in base al diritto internazionale privato del giudice adito - Necessità - Conseguenze in base alla convenzione di Roma 19 giugno 1980 - Criterio del collegamento più stretto del contratto a un determinato paese - Applicabilità - Fattispecie relativa a inadempimento delle obbligazioni di fornitore estero di macchinario industriale obbligato anche all'installazione in Italia e alla garanzia di idoneità e buon funzionamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, e, quindi, ove sia temporalmente applicabile la convenzione di Roma 19 giugno 1980 (resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975), secondo la legge del paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto, sempre che la legge destinata a regolare il contratto non risulti scelta pattiziamente dai contraenti. (Nella specie, riguardo a contratto di vendita di cosa futura da realizzare da parte dell'alienante, avente ad oggetto un macchinario industriale, contratto non esaurentesi con l'esecuzione pura e semplice della pattuita consegna, ma prevedente a carico della società tedesca fornitrice anche l'obbligazione di installazione mediante suoi tecnici e di concreta messa in funzione presso lo stabilimento della società italiana, nonché la garanzia di buon funzionamento, le S.U. hanno ritenuto che il collegamento più stretto fosse configurabile con l'Italia).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 18/02/1984 num. 975, Tratt. Internaz. 19/06/1980 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)