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Sez. 3, Sentenza n. 3287 del 15/02/2006 (Rv. 587638 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Individuazione delle regole deontologiche e loro applicazione - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fondamento - Natura di atti normativi - Esclusione - Fattispecie relativa a responsabilità disciplinare del notaio connessa a compravendita immobiliare e occultamento di prezzo.
Stato
decisa il 2006-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587638-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

All'interno di un procedimento disciplinare a carico di un professionista, l'individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento, e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi. (Nella specie, ad un notaio era stato addebitato un comportamento frettoloso e compiacente, in relazione alla stipula di nove compravendite immobiliari e contestualmente di altrettanti atti di mutuo per importi inspiegabilmente e notevolmente superiori al prezzo dichiarato nella compravendita; la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva riscontrato la sanzionabilità di tale condotta nell'aver il notaio omesso di fornire alle parti informazioni giuridicamente corrette, complete, imparziali e disinteressate sulle reali conseguenze e rischi, non solo fiscali, delle loro scelte, onde le contrattazioni fossero contenute nell'ambito della legalità e della ragionevolezza).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)