Sez. L, Sentenza n. 5270 del 01/12/1989 (Rv. 464432 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RISPETTIVA ESTENSIONE DEI POTERI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RISPETTIVA ESTENSIONE DEI POTERI.*
Il Sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti la cui estensione varia a seconda l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, invece, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenuto conto, peraltro, delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la potestas judicandi oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto può comportare ex novo la valutazione di fatti già acquisiti, nonché di altri la cui acquisizione sia consentita dalle direttive impartite in Sede di Cassazione, fermo restando il rispetto di dette preclusioni e decadenze. (V 5035/87, mass n 453636; (V 6183/86, mass n 448456; (V 4353/85, mass n 441818; (V 6013/81, mass n 416796).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)