Sez. 3, Sentenza n. 4689 del 21/07/1986 (Rv. 447406 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - NOZIONE DI NECESSITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - NOZIONE DI NECESSITÀ.*
Ai fini del recesso del locatore dalla locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione - ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, nel testo modificato dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979, e per uno dei motivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29 della stessa legge n. 392 del 1978 - la necessità - non più caratterizzata dai connotati dell'urgenza e della improrogabilità, come richiesti dall'art. 4 della legge n. 253 del 1950 - deve essere intesa in senso relativo e non assoluto, corrispondente ad una apprezzabile esigenza del soggetto per cui viene invocata. In particolare, ove il recesso sia finalizzato all'Esercizio di un'attività commerciale, è sufficiente ad integrare il requisito della necessità il proposito, serio e giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro, del destinatario dell'utilizzazione dell'immobile locato di iniziare una nuova attività; esigenze che il giudice del merito deve apprezzare attraverso la valutazione degli elementi all'uopo offerti dal locatore, a prescindere da qualsiasi processo alle intenzioni. (V 6263/84, mass n 437892; (V 448/84, mass n 432998; (V 2075/83, mass n 426931).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)