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Sez. 3, Sentenza n. 1895 del 13/11/2025 Cc. (dep. 19/01/2026) Rv. 289161-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Condono edilizio - Corresponsione della somma dovuta a titolo di oblazione successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Estinzione del reato - Esclusione - Caducazione dell'ordine di demolizione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289161-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di condono edilizio, la tempestiva e integrale corresponsione della somma dovuta a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito, effettuata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non determina l'estinzione del reato, né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, che può essere revocato solo per effetto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la sanatoria edilizia intervenuta dopo la sentenza definitiva di condanna non determina effetti diversi da quelli previsti dall'art. 38, comma 3, legge 28 febbraio 1985, n. 47, consistenti nell'annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale e nell'irrilevanza della condanna ai fini della recidiva e della sospensione condizionale della pena).

Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 25 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)