Sez. 1, Sentenza n. 5572 del 25/10/1982 (Rv. 423315 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FUNZIONE - RINUNCIA DELL'ASSICURATORE - AMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FUNZIONE - RINUNCIA DELL'ASSICURATORE - AMMISSIBILITÀ.*
La sospensione dell'Assicurazione, per ritardato o mancato pagamento del premio (art. 1901 cod. civ.), è stabilita a tutela di un esclusivo interesse individuale dell'assicuratore, trattandosi di un diritto disponibile al quale l'assicuratore stesso può validamente rinunciare. (V 472/81, mass n 410936; (V 2584/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)